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STATUTO DEL GRUPPO MINERALOGICO E PALEONTOLOGICO CAI UGET TORINO

(Approvato dall’Assemblea dei Soci del 12 gennaio 1979 ed in seguito ratificato dal Consiglio Sezionale UGET)

In caso di scorrettezze, morali e materiali, da parte di uno o più Soci, nei confronti del Gruppo o comunque del buon nome del CAI, il Direttivo del Gruppo Mineralogico e Paleontologico, si riserva in qualsiasi momento e senza possibilità di appello, l’allontanamento del Socio o dei Soci in questione. Ciò in conformità al Titolo 3° del Regolamento Sezionale.

L’assemblea è l’organo decisionale del Gruppo e deve avere carattere di massima democrazia. In assemblea tutti i Soci, in regola con il tesseramento, hanno diritto ad intervenire attivamente ed hanno diritto al voto, salvo i casi previsti dal Regolamento Sezionale (Titolo IV art. 20). Non è ammessa la delega. I Soci che sono assenti, con motivi validi, possono far pervenire, in anticipo, alla segreteria del Gruppo, un intervento scritto. La convocazione delle assemblee e le modalità sono in funzione del Titolo IV del Regolamento Sezionale

    1. Assemblea Ordinaria: deve essere convocata entro la fina del mese di dicembre, mediante convocazione scritta e con il seguente ordine del giorno: rendiconto dell’attività svolta nell’anno; bilancio del Gruppo, elezione del Direttivo, varie.
    2. Assemblea Straordinaria: può essere convocata dal Direttivo, in qualsiasi momento, con ordine del giorno variabile in base alle necessità.
    3. Assemblea Statutaria: deve essere convocata su richiesta scritta di almeno i 2/3 dei Soci iscritti e con la presenza di almeno un rappresentante del Direttivo del CAI UGET. Ordine del giorno: modifica e sostituzione dell’attuale Statuto Sociale.

    1. In sede non è ammessa la vendita di minerali e fossili.
    2. In sede non è ammessa la vendita di materiali attinenti la mineralogia e la paleontologia, senza l’autorizzazione del Direttivo del CAI UGET.
    3. Ai Soci è fatto divieto di ottenere concessioni minerarie di ricerca.
    4. Ai Soci è fatto divieto di fregiarsi del nome del Gruppo o del CAI per fini privati.
    5. Ai Soci è fatto divieto assoluto dell’uso di esplosivi per l’estrazione di minerali e fossili.
    6. Ai Soci è fatto divieto di arrecare danno alle grotte naturali. E’ inoltre vietato arrecare danni all’ambiente naturale durante le uscite di ricerca in montagna o altrove.

I Soci che violano i commi a) b) c) d) e), saranno espulsi dal Gruppo.

Per violazioni del comma f), qualora sia dimostrata la malafede, nella violazione stessa, oltre all’espulsione dal Gruppo, si prevede la denuncia alle autorità competenti.