STATUTO DEL GRUPPO MINERALOGICO E PALEONTOLOGICO CAI UGET TORINO
(Approvato dall’Assemblea dei Soci del 12 gennaio 1979 ed in seguito ratificato dal Consiglio Sezionale UGET)
In caso di scorrettezze, morali e materiali, da parte di uno o più Soci, nei confronti del Gruppo o comunque del buon nome del CAI, il Direttivo del Gruppo Mineralogico e Paleontologico, si riserva in qualsiasi momento e senza possibilità di appello, l’allontanamento del Socio o dei Soci in questione. Ciò in conformità al Titolo 3° del Regolamento Sezionale.
L’assemblea è l’organo decisionale del Gruppo e deve avere carattere di massima democrazia. In assemblea tutti i Soci, in regola con il tesseramento, hanno diritto ad intervenire attivamente ed hanno diritto al voto, salvo i casi previsti dal Regolamento Sezionale (Titolo IV art. 20). Non è ammessa la delega. I Soci che sono assenti, con motivi validi, possono far pervenire, in anticipo, alla segreteria del Gruppo, un intervento scritto. La convocazione delle assemblee e le modalità sono in funzione del Titolo IV del Regolamento Sezionale
I Soci che violano i commi a) b) c) d) e), saranno espulsi dal Gruppo.
Per violazioni del comma f), qualora sia dimostrata la malafede, nella violazione stessa, oltre all’espulsione dal Gruppo, si prevede la denuncia alle autorità competenti.